
Il decreto-legge sui prezzi dei carburanti contiene una sorpresa per il mondo del gioco: due norme fiscali che rendono le sponsorizzazioni scommesse indeducibili e mettono nel mirino i comparatori di quote. Il provvedimento, ora all’esame della Camera, conferma che la promozione indiretta del gioco d’azzardo resta nel mirino del legislatore, otto anni dopo il divieto introdotto dal Decreto Dignità.
Quello che segue è un quadro semplice di cosa prevede la norma, perché riguarda anche chi non scommette e dove trovare aiuto se il gioco è diventato un problema.
Cos’è il Dl Carburanti e perché parla di gioco
Il decreto-legge 26 agosto 2026, n. 153, nasce per fronteggiare la nuova crisi dei prezzi petroliferi: accise, sconti sul gasolio e misure urgenti per famiglie e imprese. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 197 ed entrato in vigore il 27 agosto, il provvedimento è stato trasferito alla Camera il 1° settembre 2026 dopo il deposito al Senato, con assegnazione in sede referente alla VI Commissione Finanze. La conversione in legge dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione e il testo potrà ancora essere modificato nel corso dell’iter parlamentare.
All’articolo 3, però, il decreto contiene anche due misure fiscali di diretto interesse per il settore del gioco: riguardano la comunicazione responsabile dei concessionari online e le spese per sponsorizzazioni e servizi di comparazione di quote e offerte. Un intreccio apparentemente lontano dal tema dei carburanti, ma che il Governo ha scelto di inserire nello stesso provvedimento per ragioni di copertura finanziaria.
Le due misure fiscali del provvedimento
La prima misura riguarda gli investimenti in comunicazione responsabile: i concessionari di gioco a distanza, in base alla riforma del settore (decreto legislativo 41/2024), sono tenuti a sostenere campagne informative e iniziative di sensibilizzazione contro la dipendenza da gioco. Con la nuova norma questi investimenti vengono qualificati come spese di rappresentanza ai fini dell’articolo 108 del Tuir, con effetti sulla loro deducibilità.
La seconda misura è più netta: diventano indeducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap le spese per sponsorizzazioni e attività analoghe riconducibili, direttamente o indirettamente, agli operatori di gioco legale, quando riguardano comunicazioni sul gioco o servizi di comparazione di quote e offerte. In pratica, chi finanzia un sito che confronta quote o un portale di informazione sportiva legato a un bookmaker non potrà più scaricare quei costi.
| Misura | Cosa prevede | Decorrenza | Riferimenti |
|---|---|---|---|
| Comunicazione responsabile dei concessionari | Investimenti in campagne informative qualificati come spese di rappresentanza (art. 108 Tuir) | Spese dal periodo d’imposta 2026 | Art. 3, comma 3, Dl 153/2026; d.lgs. 41/2024 |
| Sponsorizzazioni e comparatori di quote | Spese indeducibili ai fini Irpef/Ires e Irap | Spese dal periodo d’imposta 2026 | Art. 3, comma 4, Dl 153/2026; art. 9 Dl 87/2018 |
| Nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi | Stesse previsioni inserite nell’art. 117 (commi 2-bis e 2-ter) | Dal 1° gennaio 2027 | d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 |
Le stime dell’ADM e la promozione indiretta
Nella relazione tecnica il Governo riporta i dati trasmessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Gli investimenti dei concessionari online in campagne informative e iniziative di comunicazione responsabile valgono circa 7 milioni di euro su base annua e circa 3 milioni di euro per il 2026. Non essendo noto quante di queste spese ricadranno nei limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza, gli effetti finanziari della misura sono stati prudenzialmente non stimati.
Sul fronte delle sponsorizzazioni, l’ADM ha chiarito che non risultano spese di pubblicità diretta nel settore dei giochi e delle scommesse, trattandosi di forme già vietate dalla normativa vigente. Ha però segnalato alcune forme di promozione indiretta:
- Siti di informazione sportiva riconducibili agli stessi gruppi societari degli operatori di gioco;
- Attività di comparazione delle quote durante le trasmissioni sportive, che spingono lo spettatore verso la scommessa;
- Sponsorizzazioni di portali che, pur non raccogliendo formalmente scommesse, risultano strettamente collegati ai principali bookmaker.
La norma rende indeducibile il costo che remunera una sponsorizzazione già vietata dall’articolo 9 del Decreto Dignità, in coerenza con la disciplina dei costi da illecito: chi spende per aggirare un divieto non può chiedere allo Stato di ridurgli le tasse su quella spesa. I dettagli dell’iter parlamentare sono ricostruiti nell’articolo di AGIMEG dedicato al provvedimento.
Il quadro del Decreto Dignità
Per capire la portata della novità bisogna ricordare da dove veniamo. Il decreto-legge 87/2018, convertito con la legge 96/2018, ha introdotto il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, di giochi e scommesse con vincite in denaro, su qualunque mezzo e includendo i social media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto è stato esteso anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività e manifestazioni. La violazione comporta una sanzione pari al 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e, in ogni caso, non inferiore a 50.000 euro per ogni violazione.
Il nuovo intervento fiscale completa il quadro: non aggiunge un divieto, ma toglie il vantaggio economico a chi elude il divieto esistente. È lo stesso principio, applicato alle imposte, della lotta alla promozione occulta che abbiamo raccontato a proposito della multa Agcom per la pubblicità di slot e VLT e del caso della campagna True Data della Serie A.
Comunicazione responsabile sì, ma senza aggirare il divieto
La qualificazione degli investimenti come spese di rappresentanza non riguarda solo la fiscalità. Il Governo richiama l’ordinanza della Corte di Cassazione 13 settembre 2025, n. 25143, che ha ancorato la distinzione tra pubblicità e rappresentanza agli obiettivi immediatamente perseguiti con l’esborso.
Inoltre, la norma si riferisce alle comunicazioni disciplinate dalla delibera Agcom n. 200/26/CONS, il cui allegato aggiorna le linee guida della delibera 132/19/CONS con una duplice finalità: favorire una comunicazione efficace nella prevenzione dei disturbi da gioco e impedire che la comunicazione sociale o di pubblicità progresso venga usata per aggirare il divieto dell’articolo 9 del Decreto Dignità.
In sintesi, le campagne di sensibilizzazione restano una risorsa preziosa, ma devono essere vere campagne di prevenzione e non cavalli di Troia pubblicitari. È la stessa distinzione che i regolatori stanno tracciando anche nel mondo digitale, come nel caso delle nuove regole introdotte da Google per la pubblicità di giochi e scommesse.
Quando scattano le nuove regole
Le disposizioni dei commi da 3 a 5 dell’articolo 3 si applicano alle spese sostenute a partire dal periodo d’imposta 2026. Nel nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, le stesse previsioni entrano all’articolo 117 come commi 2-bis e 2-ter, con efficacia dal 1° gennaio 2027.
In pratica, la doppia corsia temporale significa che già quest’anno le nuove regole valgono per tutti i soggetti coinvolti: concessionari, portali di comparazione e società riconducibili agli operatori di gioco.
Le maggiori entrate saranno accertate ogni anno con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze e confluiranno nel Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, rifinanziato dallo stesso articolo 3 con 2,6 milioni di euro per il 2026 e 25,4 milioni per il 2027. In attesa della conversione, il testo potrà cambiare: emendamenti e modifiche in Commissione Finanze potrebbero limare o estendere le misure.
Quel che conta, per chi segue la prevenzione, è la direzione: il fisco smette di incentivare ciò che la legge già vieta.
Cosa significa per i giocatori
Per chi scommette, la novità ha un effetto pratico immediato: meno pressione promozionale, più trasparenza. I siti di comparazione quote che sembrano neutrali ma sono legati ai bookmaker, le sponsorizzazioni nascoste nei programmi sportivi, i portali di informazione che in realtà indirizzano alla scommessa: sono tutti canali che la norma rende fiscalmente sconvenienti.
Resta però un punto fermo: il gioco d’azzardo legale in Italia è regolato e controllato dall’ADM, ma la dipendenza da gioco non guarda in faccia alla legalità.
I dati nazionali parlano chiaro: secondo le rilevazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, oltre un milione e mezzo di italiani presenta un profilo di rischio moderato o grave legato al gioco d’azzardo, e i più recenti studi sugli studenti mostrano valori in aumento.
Se il gioco sta diventando un problema per te o per una persona cara, esistono percorsi di aiuto gratuiti: i SerD (Servizi per le Dipendenze) delle ASL offrono sostegno psicologico e medico, e il numero verde nazionale 800 558 822 è attivo per informazioni e supporto. Chiedere aiuto è il primo passo, e non c’è vergogna nel farlo.
Gioca solo se è un divertimento, mai per recuperare perdite. Se senti di aver perso il controllo, parlane con qualcuno: i familiari, il medico di famiglia o un servizio specializzato. La prevenzione comincia da una conversazione, e la tua salute vale molto più di qualsiasi vincita.