Ricariche in contanti, il Consiglio di Stato conferma il tetto di 100 euro a settimana

Il Consiglio di Stato conferma il tetto di 100 euro a settimana per le ricariche in contanti nei Punti Vendita Ricariche e il divieto di prelievo, ma annulla il divieto generalizzato sui pc negli internet point. Perché la tracciabilità del contante è una misura di prevenzione della ludopatia.

Banconote e uno scontrino di ricarica su un tavolo di legno

Le ricariche in contanti dei conti di gioco restano sotto il tetto dei 100 euro a settimana. Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha respinto i ricorsi di altri concessionari e ha confermato la legittimità del limite previsto dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 41/2024, il riordino dei giochi pubblici entrato in vigore il 13 maggio. Nella sentenza decisa in camera di consiglio il 24 settembre 2026, i giudici hanno però annullato il divieto generalizzato di pc e tablet con navigazione libera nei Punti Vendita Ricariche. Non è una questione di dettaglio tecnico: Palazzo Spada ha tracciato il confine tra una restrizione proporzionata e una misura che finiva per escludere un’intera categoria di esercizi.

Cosa ha deciso il Consiglio di Stato

Il contenzioso riguarda l’Albo dei Punti Vendita Ricariche, i Pvr, e le regole introdotte dalla determinazione direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 25 ottobre 2024. I ricorsi contestavano il tetto sulle ricariche, il divieto di prelievo e le limitazioni sulle apparecchiature informatiche. La Sesta Sezione ha distinto le disposizioni che ritiene legittime da quelle sproporzionate, confermando il cuore del sistema di controllo sul contante: il tetto settimanale e il divieto di prelevare dal conto di gioco presso i punti vendita.

Disposizione contestata Esito della sentenza
Limite settimanale di 100 euro per le ricariche in contanti e con scratch card (art. 13, comma 5, d.lgs. 41/2024) Confermato: la questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata
Applicazione del tetto a tutte le modalità di pagamento Esclusa: vale per contanti e scratch card, non per gli strumenti tracciabili già indicati dal titolare del conto e validati dal concessionario
Divieto di prelevare le somme dal conto di gioco presso i Pvr Confermato: il prelievo dopo una vincita equivale di fatto a pagarla
Divieto generalizzato di computer, tablet e dispositivi con navigazione libera nei Pvr Annullato: misura sproporzionata, escludeva di fatto gli internet point dall’attività di Pvr
Applicazione immediata del nuovo regime ai concessionari in proroga tecnica Illegittima: respinto l’appello incidentale dell’ADM
Obbligo per il singolo Pvr di conoscere le ricariche fatte dal cliente in altri punti vendita Respinto: le misure informatiche per rispettare la soglia spettano al concessionario

Presidiare la tutela della salute, non solo l’antiriciclaggio

La parte più interessante della pronuncia riguarda le ragioni della norma. I ricorrenti sostenevano che il tetto rispondesse soprattutto a esigenze di contrasto al riciclaggio e che, quindi, non fosse giustificato in questi termini. Il Collegio ha rovesciato l’impostazione: la finalità della disposizione è presidiare la tutela della salute, in particolare proteggendo i soggetti vulnerabili e prevenendo i disturbi legati al gioco non responsabile.

Nelle parole dei giudici, l’uso del contante può rendere meno riconoscibile la destinazione delle somme al gioco e più difficile individuare in tempo situazioni problematiche. È un punto che chi si occupa di prevenzione ripete da anni: la tracciabilità non è una formalità bancaria, è la condizione perché un problema diventi visibile. Vale la pena ricordare, sul piano dei numeri, quanto sia largo il fenomeno: secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità il 36,4% degli italiani ha giocato d’azzardo negli ultimi dodici mesi e l’8,3%, circa 1,5 milioni di persone, mostra un profilo di gioco problematico.

Quanto pesa davvero il tetto dei 100 euro

Il Consiglio di Stato si è soffermato anche sull’entità della soglia, respingendo l’obiezione che la rendesse sproporzionata. Proprio la sentenza ragiona su cosa comporta il limite nell’arco di un mese. Riprendendo la stessa aritmetica, il quadro è questo.

Periodo Tetto in contanti Cosa significa per il giocatore
Una settimana 100 euro La ricarica in contanti si ferma qui, anche sommando più punti vendita
Un mese circa 400 euro È la cifra che i giudici prendono in considerazione per valutare la proporzionalità della misura
Un anno, sulla stessa base circa 4.800 euro Denaro che entra nei conti di gioco senza passare da uno strumento bancario

Due elementi meritano attenzione. Il primo è che la soglia settimanale è unica per il singolo gioco e si cumula tra punti vendita diversi: al cliente non basta cambiare tabaccheria. Il secondo è che il tetto non blocca le ricariche effettuate con strumenti tracciabili: l’obiettivo dichiarato è distinguere i canali, non impedire l’accesso al gioco legale. A restare fuori dal tetto sono anche le ricariche con credito telefonico, che in Italia seguono limiti propri. Anche i depositi con carta di credito restano fuori da questo tetto.

Il divieto di prelievo nei punti vendita

Sul prelievo, la sentenza è netta. Gli operatori avevano sostenuto che ritirare la disponibilità presente sul conto di gioco fosse un servizio accessorio e diverso dal pagamento delle vincite. Il Collegio ha ritenuto che prelevare dopo l’accredito di una vincita equivalga di fatto a erogarla, anche se in modo indiretto, e che il divieto sia lo sviluppo logico e coerente del divieto di pagamento della vincita nei Pvr.

Per chi ha un problema di gioco, questo passaggio conta più di quanto sembri. Un conto che si ricarica in contanti e si svuota al bancone mantiene il denaro fuori da qualsiasi tracciamento familiare, rendendo quasi impossibile ricostruire quanto si è speso. È lo stesso meccanismo che rende insidiosi i canali di ricarica anonimi: quando nessuno vede il flusso, nessuno può intervenire in tempo. Un conto ancora più sfuggente è quello delle piattaforme che accettano depositi da 50 centesimi, dove la soglia bassissima favorisce un gioco compulsivo e continuo.

Internet point, il divieto sui pc è stato annullato

In senso opposto va la decisione sull’articolo 6, comma 4, lettera g), della determinazione ADM del 25 ottobre 2024, che vietava ai Pvr di mettere a disposizione apparecchiature con cui accedere telematicamente all’offerta di gioco. Per il Consiglio di Stato quella previsione riproduceva sostanzialmente il divieto del decreto Balduzzi, già dichiarato incostituzionale con la sentenza 104/2025, e comprendeva indistintamente totem, computer e tablet.

Tutela della salute e prevenzione della dipendenza restano finalità legittime, hanno scritto i giudici, ma non giustificano una restrizione indiscriminata: imponendo un divieto assoluto e generale, la misura aveva di fatto escluso gli internet point dall’attività di Pvr e risultava sproporzionata e non adeguata. Resta comunque in capo all’ADM il potere di intervenire con una soluzione diversa, capace di bilanciare gli interessi in gioco.

Controlli e ispezioni: cosa succede adesso

La partita non si chiude con le sentenze. Il limite del contante è operativo dal 13 maggio 2026, dopo una fase di test partita il 16 marzo, e il rispetto della soglia è affidato al concessionario, che deve garantire le misure informatiche sul sistema usato dai punti vendita. Nel frattempo, come riportano le cronache di settore, la Guardia di Finanza ha svolto attività ispettive su diversi operatori proprio sul mancato rispetto del tetto dei 100 euro.

C’è poi un nodo di calendario: la Sesta Sezione ha confermato l’illegittimità dell’applicazione immediata del nuovo regime ai concessionari in proroga tecnica, prima della conclusione della gara per le nuove concessioni. Per gli addetti ai lavori resta un margine di incertezza che riguarda la rete dei punti vendita, non la sostanza del limite sul contante.

Cosa può fare un familiare o un giocatore

Se in casa il denaro esce in contanti e rientra senza spiegazioni, la prima cosa utile non è un interrogatorio, ma una ricostruzione paziente delle cifre. Alcuni strumenti concreti, tutti previsti dal sistema italiano, aiutano a riportare il flusso alla luce.

  • Fissare limiti di spesa e di tempo direttamente nelle impostazioni del conto di gioco, come spiega la nostra guida ai limiti di gioco: sono obbligatori per i concessionari e si possono ridurre in qualsiasi momento, mentre per aumentarli serve un periodo di attesa.
  • Valutare l’autoesclusione, temporanea o definitiva: chiude l’accesso al gioco su tutta la rete dei concessionari italiani, non solo su un sito. Il funzionamento è descritto nella scheda sull’autoesclusione.
  • Evitare i canali anonimi di ricarica e verificare sempre che l’operatore abbia concessione ADM: il gioco legale è riconoscibile dalla licenza esposta.
  • Rivolgersi a un SerD, il servizio pubblico per le dipendenze, che offre percorsi gratuiti anche per i familiari. Qui trovi cos’è il SerD e come si accede, mentre il Telefono Verde Gioco d’Azzardo 800 558 822 resta attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16.

La decisione del Consiglio di Stato ha un merito semplice da riassumere: dice che il contante nei conti di gioco è un rischio che lo Stato può limitare senza vietare il gioco legale, e che le restrizioni devono colpire le modalità più opache, non i luoghi in generale. Per una famiglia che sta provando a capire dove finisce il denaro, è un’indicazione concreta su dove guardare: le ricariche in contanti, i loro scontrini, la loro frequenza. Giocare non è un reato, ma nessuno dovrebbe poter perdere in silenzio. Se il gioco è diventato un problema, la rete dei servizi pubblici è gratuita e riservata, e il primo passo è una telefonata.

Approfondimento su Agimeg.